Per tutelare i consumatori, promuovere la conoscibilità e garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, è stata adottata la Legge 14 gennaio 2013, n.4 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2013, n. 22) che disciplina le professioni non regolamentate. La legge in vigore dal 10 febbraio, coinvolge tutte quelle professioni non organizzate in ordini o collegi, definite come attività economiche anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitabile abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, che però non risultano riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi. Sono escluse anche le professioni sanitarie e le attività e i mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio perché disciplinati da specifiche normative. Un elenco delle associazioni professionali che dichiarano di possedere le caratteristiche previste dalla nuova legge è pubblicato sul sito web del Ministero dello sviluppo economico. L’elenco ha una finalità esclusivamente informativa e non un valore di graduatoria o di rilascio di giudizi di affidabilità da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. L’elenco è distinto in due sezioni:
- Associazioni che non rilasciano l’attestato di qualità Si tratta di quelle associazioni professionali che possiedono i requisiti fondamentali previsti dalla legge, ma non intendono autorizzare i propri iscritti, o una parte di loro, ad utilizzare il riferimento all’iscrizione come marchio/attestato di qualità dei servizi offerti, anche se vengono comunque previste alcune garanzie per il consumatore (ad esempio, il codice di condotta e lo sportello per il consumatore)
- Associazioni che rilasciano l’attestato di qualità Sono quelle associazioni che autorizzano i propri iscritti, o quanto meno una loro parte, ad utilizzare in tal modo il riferimento all’iscrizione: è evidente che questo comporta una maggiore assunzione di responsabilità da parte dell’associazione stessa.