IWA Italy - International Web Association Italia

Commissione Cultura della Camera dei Deputati - proposte miglioramento legge Urbani

6 aprile 2004

IWA/HWG ha presentato alla Commissione Cultura della Camera dei Deputati le richieste dell'associazione e le segnalazioni raccolte in liste e forum da chi opera professionalmente su internet

Martedì 6 aprile Franco Foschi, coordinatore italiano di IWA/HWG si è recato in audizione informale alla Commissione Cultura della Camera dei Deputati presentando un documento contenente le richieste di IWA relativamente al discusso decreto Urbani, ossia la tutela della proprietà intellettuale e la lotta alla pirateria tramite rete internet. Il documento è formato da sei punti principali:
  1. utilizzo di terminologie idonee
  2. estensione ad altri tipologie di documenti multimediali
  3. richiesta di protezione/regolamentazione per i siti web
  4. distinzione tra diffusione a scopo di lucro ed uso privato
  5. ridimensionamento attività di vigilanza dei provider
  6. utilizzo delle forze dell’ordine
Particolare interesse è stato riscontrato da parte della relatrice Gabriella Carlucci e dagli altri membri della commissione riguardo la proposta nr. 3, ovverosia la tutela della proprietà intellettuale legata ai contenuti dei siti web. Come associazione di sviluppatori di servizi e applicazioni dedicati alla rete internet siamo invece preoccupati per la mancanza di tutela e regolamentazione delle opere prodotte nel nostro settore. Chiediamo quindi di valutare l’inserimento all’interno di una normativa di tutela e/o tramite integrazione della legge 633/41 delle opere web definendo delle sanzioni “per chiunque pubblica, distribuisce copia, anche parziale, dei contenuti testuali, immagini, audio, video o altri elementi multimediali nonché codice di programmazione facente parte di un sito web ove non vi sia espressa autorizzazione all’uso, diffusione e riproduzione da parte dell’autore”. Ad oggi abbiamo diverse segnalazioni da parte di nostri associati relativamente a contenziosi legali relativi ai siti web e il ricorso alla magistratura ordinaria spesso non tutela gli autori di contenuti per il web (testi, immagini, contenuti multimediali). Questo è spesso causato dalla mancanza di consulenti tecnici con adeguate competenze in materia dalla mancata disponibilità di fonti che “certifichino” l’effettiva pubblicazione di contenuti ad una determinata data. L’inserimento di una notazione come quella evidenziata sopra consentirebbe quantomeno di arginare il fenomeno del “copia-incolla” di contenuti, ad esclusione dei casi in cui il titolare del sito web acconsenta al riutilizzo dei contenuti del proprio sito web. Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, Sezione lavoro n. 2912 del 18 febbraio 2004, recita che "la copia di una pagina web su supporto cartaceo ha valore probatorio solo se raccolta con le dovute garanzie. Per la rispondenza all'originale e la riferibilità ad un momento ben individuato - Le informazioni tratte da una rete telematica sono per loro natura volatili e suscettibili di continua trasformazione. Va escluso che costituisca documento utile ai fini probatori una copia di pagina web su supporto cartaceo che non risulti essere stata raccolta con garanzia di rispondenza all'originale e di riferibilità a un ben individuato momento (Cassazione Sezione Lavoro n. 2912 del 18 febbraio 2004, Pres. Mattone, Rel. Spanò)". Ad oggi non ci risulta che la SIAE, oltre all’ufficio multimedia, abbia una sezione dedicata al diritto d’autore delle creazioni web – sezione che richiede una diversa organizzazione rispetto ai normali depositi di opere inedite proprio a causa della costante aggiornabilità delle opere web. Come IWA/HWG suggeriamo l’istituzione di un servizio a deposito volontario similare a quanto disponibile attualmente nel servizio americano Web Archive , ossia la possibilità di registrare i contenuti di un sito web monitorandone gli aggiornamenti e mantenendo un archivio storico di tali modifiche. Il servizio potrebbe essere offerto da SIAE come “deposito contenuti web” in cui il richiedente fornisce l’indirizzo internet del sito che desidera depositare e per il quale la SIAE tramite applicazione di indicizzazione (spider) effettua l’archiviazione e il monitoraggio delle modifiche con cadenza mensile. Il servizio di monitoraggio potrebbe poi essere rinnovato a cadenza annuale rendendo quindi disponibili delle date certe di pubblicazione dei contenuti valevoli nei contenziosi legali relativi alla data di pubblicazione di un determinato contenuto nella rete internet: questo porterà gli sviluppatori a depositare tutte le nuove creazioni a tutela del proprio lavoro e al fine di evitare lunghe diatribe legali e perizie per le quali troppo spesso vengono contestati documenti rilasciati da servizi stranieri di certificazione relativi all’effettiva data di pubblicazione.  

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