IWA Italy - International Web Association Italia


Roberto Scano , 11/04/2013 08:34
Gentilissimo Ministro Corrado Passera, Le scrivo a nome dell'associazione IWA ITALY - International Webmasters Association Italia, che assieme ad altre realtà durante l'iter al decreto legge 179/2012 ha operato nella raccolta di suggerimenti al miglioramento del decreto sotto l'aspetto dell'innovazione e delle tematiche dell'agenda digitale e della cultura digitale, su cui tra l'altro si è impegnato nel supportare l'iniziativa dell'alfabetizzazione tramite "old media". Tra le attività presenti nel decreto, all'art. 5, rubricato come "Posta elettronica certificata  -  indice  nazionale  degli  indirizzi delle imprese e dei professionisti", vi è  l'importante tematica del registro INI-PEC. All'epoca avevamo proposto un emendamento al Senato al fine di garantire a tutti l'accesso a tale registro e non esclusivamente agli iscritti. Tale emendamento fu bocciato ma (fortunatamente) rientrato nel maxi-emendamento proposto dal Governo che ha prodotto il seguente risultato:
3. L'accesso   all'INI-PEC  è consentito  alle  pubbliche amministrazioni,  ai  professionisti,  alle  imprese,  ai  gestori  o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessita'  di  autenticazione.  L'indice  è realizzato  in formato aperto, secondo la definizione di cui all'articolo 68,  comma 3.
Come si può chiaramente leggere lo scopo è di a garantire l'accesso a tutti, ovvero si è normato il buon senso: è naturale che un indice di indirizzi debba servire a chiunque, in possesso di PEC, vuole comunicare con un soggetto obbligato ad averla come è innaturale quanto accaduto sino ad oggi, ovvero che soggetti iscritti ad ordini avessero l'obbligo di comunicare la PEC all'ordine di appartenenza il quale non ha alcun obbligo di pubblicazione accanto agli altri dati dell'iscritto (ovvero, per assurdo, pubblica l'indirizzo fisico del professionista ma non l'indirizzo digitale). Nel medesimo comma si chiarisce pure che l'indice è realizzato in formato aperto secondo la definizione di cui all'art. 68 comma 3 del Codice dell'Amministrazione Digitale.
3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per: a) formato dei dati di tipo  aperto,  un  formato  di  dati  reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi; b) dati di  tipo  aperto,  i  dati  che  presentano  le  seguenti caratteristiche: 1)sono disponibili secondo i termini  di  una  licenza  che  ne permetta  l'utilizzo  da  parte  di  chiunque,  anche  per  finalita' commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie  dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche  pubbliche  e private, in formati aperti ai sensi della  lettera  a),  sono  adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e  sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione  e  della  comunicazione,  ivi  comprese  le   reti telematiche pubbliche e private,  oppure  sono  resi  disponibili  ai costi marginali sostenuti per la loro  riproduzione  e  divulgazione. L'Agenzia  per  l'Italia  digitale  deve   stabilire,   con   propria deliberazione,  i  casi  eccezionali,  individuati  secondo   criteri oggettivi,  trasparenti  e  verificabili,  in  cui  essi  sono   resi disponibili a tariffe superiori ai costi  marginali.  In  ogni  caso, l'Agenzia, nel  trattamento  dei  casi  eccezionali  individuati,  si attiene alle  indicazioni  fornite  dalla  direttiva  2003/98/CE  del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  17  novembre  2003,  sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico,  recepita  con  il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.
Tutto ciò premesso mi porta a scriverLe a seguito della pubblicazione in gazzetta ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013 del  DECRETO 19 marzo 2013  "Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)", decreto da Lei sottoscritto che all'art. 6 contiene un problema molto grave relativo alla tematica del formato aperto, già a partire dal titolo, Modalita' di accesso all'INI-PEC e di fruizione del  dato  "indirizzo PEC".
  1.   L'accesso   all'INI-PEC   e'   consentito    alle    pubbliche amministrazioni,  ai  professionisti,  alle  imprese,  ai  gestori  o esercenti di pubblici servizi ed  a  tutti  i  cittadini  tramite  il Portale telematico consultabile senza necessita' di autenticazione. 2. L'accesso ai dati contenuti nell'INI-PEC avviene attraverso  uno dei seguenti parametri di ricerca: a) per le imprese - codice fiscale o, in alternativa, - provincia + ragione sociale/denominazione; b) per i professionisti - codice fiscale o, in alternativa, - provincia + Ordine o Collegio professionale + nominativo. 3. Il Portale telematica consente ai soggetti di cui  al  comma  1, attraverso i parametri di ricerca di cui al comma 2, di acquisire in formato aperto uno specifico indirizzo PEC. 4. Alle pubbliche amministrazioni  registrate  in  IPA  e'  inoltre consentita, l'estrazione di elenchi di indirizzi di  PEC  secondo  le modalita' di cui alle regole tecniche  previste  dall'art.  6,  comma 1-bis del CAD. 5.  Al  fine  di  facilitare  l'utilizzo  dei  dati  relativi  agli indirizzi PEC, possono essere resi  disponibili  da  InfoCamere  alle Pubbliche amministrazioni, ai gestori dei  servizi  pubblici  e  agli operatori economici interessati, nel rispetto di quanto  disposto  in materia  di  tutela  delle  privacy,  servizi  evoluti  di   accesso, consultazione  ed  estrazione  da  regolamentarsi  tramite   apposite convenzioni.
Premesso che, da un'analisi del sito Web dell'Agenzia per l'Italia Digitale non mi risulta che l'indice INI-PEC rientri nei "casi eccezionali", che in tale sito è ben descritto cosa significa "formato aperto" e che la normativa prevede che tutto avvenga senza ulteriori oneri a carico delle amministrazioni, mi lascia pressoché basito il comma 3 con l'aggiramento della disponibilità dell'indice in formato aperto, relegando la possibilità di ottenere il "dato aperto" limitatamente al singolo indirizzo e-mail ricercato all'interno del database. Per farLe un paragone comprensibile a chiunque leggerà questa lettera pubblica, è come se IndicePA non consentisse lo scaricamento dell'elenco di tutti i recapiti degli uffici pubblici ma consentisse al cittadino di poter esclusivamente visualizzare e riutilizzare l'indirizzo e-mail. Penso sia ben chiaro che nonostante la definizione di dato aperto, nessun utente andrà a stamparsi su una maglietta l'indirizzo PEC di un professionista o di un'azienda (cosa che legalmente può fare ai sensi di legge) ma vorrei portare la sua attenzione sulla discriminazione tra il "cittadino qualunque" (per usare un termine "coniato" dal sindaco della mia città) e le "pubbliche amministrazioni" che - ai sensi del comma 4 possono invece ottenere l'elenco di indirizzi PEC. Ben oltre va pure il comma 5 che prevede pure un "business" (il che mi fa riproporre la domanda iniziale: ma non era a costo zero per le amministrazioni?) da parte di InfoCamere che possono fornire non solo alle PA ma anche ai gestori dei  servizi  pubblici  e  agli operatori economici interessati una serie di "servizi evoluti" (premium?) di accesso, consultazione ed estrazione dei medesimi dati che alle PA vengono già forniti in formato elenco mentre il "cittadino qualunque" dovrà probabilmente pagare un servizio di "open data all'amatriciana". Sulla tematica della privacy citata dal comma evito di esprimermi, ma vorrei solamente ricordare che proprio durante il governo attuale è stato modificato il codice della privacy rimuovendo i soggetti diversi dalle "persone fisiche" dalla tematica del trattamento "dati personali":
b) "dato personale", qualunque  informazione  relativa  a  persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
Detto questo, sperando che possa capire come si è potuti arrivare a snaturare una funzionalità ed agire di conseguenza alla rimozione di tali discriminazioni, vorrei chiederLe un passo in più proprio per favorire la digitalizzazione. La PEC oramai è uno strumento di contatto per aziende e professionisti e non può essere quindi mantenuta "segreta": uno dei motivi per cui nasce INI-PEC è proprio per garantire la pubblicità di un canale digitale di comunicazione. Le chiedo pertanto di attivarsi affinché - come già avviene per la P.IVA (norma ancora sconosciuta a molti)  - l'indirizzo PEC dei soggetti obbligati al possesso del medesimo sia pubblicato dagli stessi nell'eventuale sito Web. Sicuro di un suo intervento in materia, a tutela sia dell'open data che della qualità e della razionalizzazione delle spese delle P.A., distinti saluti. Roberto Scano - Presidente IWA ITALY International Webmasters Association Italia  

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