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Roberto Scano , 11/04/2012 15:48
[caption id="attachment_1260" align="alignright" width="216" caption="Antonio Palmieri"][/caption] Buone notizie nell'ambito dell'agenda digitale italiana. Innanzitutto nelle attività della cabina di regia la tematica dell'e-inclusion è entrata a pieno titolo tra gli obiettivi del gruppo "competenze digitali ed e-inclusion" (nuovo nome del gruppo di lavoro "alfabetizzazione informatica") comprendendo che inclusione digitale significa non solo accessibilità per le persone con disabilità ma anche integrazione nel mondo digitale di persone che per cultura, età, nazionalità possono soffrire di un "digital divide" culturale. Oggi è stato ufficialmente presentato il disegno di legge n. 5093 ("Disposizioni per la realizzazione dell'agenda digitale nazionale")con primo firmatario Antonio Palmieri (già da anni attivo nell'ambito dell'accessibilità, dall'epoca del progetto di legge Campa-Palmieri poi diventato legge 4/2004) e sottoscritto da tre ex-ministri (di cui due ex ministri all'epoca competenti per la materia): Angelino Alfano, Renato Brunetta e Lucio Stanca. Il disegno di legge presenta un blocco di diversi articoli incentrati sull'inclusione tra cui un articolo fondamentale (e ringrazio per l'ispirazione il buon Gianluigi Cogo) relativo alla formazione con l'uso dei media tradizionali.
Art. 30 (Nuovo contratto di servizio della RAI – Radiotelevisione italiana Spa) 1. A partire dal 1° gennaio 2013, in ogni nuovo contratto di servizio con la RAI – Radiotelevisione italiana Spa, il Ministero dello sviluppo economico prevede che la RAI – Radiotelevisione italiana Spa attui un piano di alfabetizzazione informatica e sulle potenzialità dell'economia digitale, utilizzando la televisione generalista, un canale digitale tematico in chiaro e un portale internet dedicato.
Riporto volentieri le parole di Antonio Palmieri in merito alla presentazione del testo:
Sono iniziative che non lasciano indietro i più deboli, come mostra l’ampio capitolo dedicato al tema dell’accessibilità ai disabili dei servizi on line e che puntano sulla trasparenza della pubblica amministrazione, con gli open data. Sono iniziative che puntano al coinvolgimento permanente del governo e del parlamento su questo tema, che da “passione” di pochi parlamentari deve diventare oggetto permanente del lavoro di tutte le istituzioni.
Di seguito l'estratto degli articoli dedicati all'e-inclusion.

Interventi in favore dell'inclusione digitale delle persone disabili e delle categorie deboli e svantaggiate

Art. 25. (Obblighi e responsabilità)

1. La tematica dell'accessibilità dei sistemi informatici, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, è principio fondamentale per la definizione del programma triennale per la digitalizzazione, nonché di qualsiasi attività di normazione, di pianificazione e di regolamentazione del settore delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione e, in particolare, dell'innovazione e dell'Agenda digitale nazionale. 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa consultazione con le associazioni delle persone disabili e con le associazioni di sviluppatori di impresa competenti in materia di accessibilità e di produttori di hardware e di software, sono definite: a) le iniziative di inclusione digitale per le persone disabili nonché per le categorie deboli e svantaggiate; b) le modalità di monitoraggio dell'accessibilità informatica in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, anche avvalendosi del portale per le segnalazioni del cittadino accessibile.gov.it della Presidenza del Consiglio dei ministri previsto dalla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione n. 8/2009 del 26 novembre 2009; c) le competenze di un gruppo di lavoro permanente sulle tematiche dell'accessibilità informatica, formato da rappresentanti della Presidenza dei Consiglio dei ministri, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro per la coesione territoriale, nonché dai rappresentanti delle associazioni delle persone disabili e delle associazioni di sviluppatori di impresa competenti in materia di accessibilità e dei produttori di hardware e di software. 3. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, adeguano i propri servizi telematici ai requisiti di accessibilità previsti dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo entro novanta giorni dalla formale segnalazione da parte di privati cittadini o del portale della Presidenza dei Consiglio dei ministri accessibile.gov.it. 4. L'inosservanza di quanto previsto dal comma 3: a) è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili ed è oggetto di riduzione di fondi per le attività di informatica e di comunicazione dell'amministrazione nella misura del 5 per cento dei medesimi fondi; b) comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 26. (Modifiche al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. Al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 12, comma 1, dopo la parola: «partecipazione» sono inserite le seguenti: «nel rispetto dei princìpi di uguaglianza e di non discriminazione»; b) all'articolo 13, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle problematiche relative all'accessibilità e alle tecnologie assistive, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4»; c) all'articolo 23-ter, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. I documenti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4»; d) all'articolo 54, comma 4, dopo la parola: «siano» è inserita la seguente: «accessibili,»; e) all'articolo 57, comma 1, dopo le parole: «per via telematica» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4,»; f) all'articolo 71, comma 1-ter, dopo la parola: «conformità» sono inserite le seguenti: «ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4,». 2. All'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei princìpi di uguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente è altresì rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili».

Art. 27. (Accessibilità dei testi scolastici)

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, è sostituito dal seguente: «2. Il materiale di cui al comma 1 del presente articolo, oltre che agli obblighi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2006, n. 252, è sottoposto all'obbligo di deposito della versione digitale accessibile ai sensi del decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione 30 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.136 del 12 giugno 2008. Tale versione è resa disponibile per l'acquisto dagli editori, a un costo non superiore rispetto alla versione cartacea».  

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