La Rete chiama, l’avvocato risponde
Spigolature prese da vari newsgroup della gerarchia it.* Domande fatte da persone che si affacciano sulla rete e che chiedono chiarimenti sulle implicazioni giuridiche del loro comportamento.
1^ domanda (guadagni da siti inizialmente gratuiti)
Se un soggetto ha un sito nel quale offra servizi gratuiti di varia natura e ad un certo punto visto il notevole flusso di visitatori, inserisca nelle sue pagine dei banner pubblicitari dai quali gli derivi un guadagno. Da questo momento in poi il soggetto e’ vincolato da qualche vincolo legale ? Se si: di quale natura e come dovrebbe comportarsi ?
L’avvocato
Essenzialmente gli obblighi sono di natura fiscale. Nel senso che quello che si guadagna va dichiarato nelle forme prescritte dalla legge.
2^ domanda (possibilità di aprire un “supermercato” virtuale) e 2^ risposta
Ma e’ proprio cosi’ difficile e complicato aprire una piccola mall dal punto di vista legale???
Si.
Il mio problema ,e penso che sia anche quello di molti altri interessati all’argomento e’ quello di iniziare con costi e complicazioni minime.. e’ chiaro che l’ipotesi di riuscire ad ottenere un guadagno ed ingrandire l’attivita’ non dispiacerebbe.. ma per ora mi piacerebbe solo cimentarmi con la cosa…. al limite anche gratuitamente .. potrei cosi’ evitare tutti i problemi legali??
La possibilita’ di violare norme, con tutte le conseguenze del caso, prescinde dal fatto che l’attivita’sia onerosa ovvero gratis.
Quali sono i confini tra risultare di operare come amico, come mediatore, come venditore al dettaglio ecc.. ?? ed annessi problemi legali?
In pratica nessuno; in teoria qualche distinzione si potrebbe operare, ma si tratta di questioni di non eccessivarilevanza pratica.
Le persone che conosco sono solo 5 ed operano i settori diversi… se operassi esclusivamente come mediatorerichiedendo una tantum annuale con una cifra piu’ che altro simbolica ,senza carte di credito o altro,ma solo con contatti e-mail da girare poi ai diretti interessati a che regolamentazione sarei soggetto?
Saresti sempre e comunque un mediatore professionale. Comunque quello che dovresti sicuramente fare e’ avere una partita iva, e pagare le tasse. Certo che si potrebbe anche vedere se far figurare l’attivita’ come semplice mandato, e non come mediazione vera e propria. Ma la sostanza del problema rimarrebbe. L’attivita’ prospettata rientra nel contratto di mediazione, tipo quello che nel campo immobiliare espletano le varie agenzie (tanto x non far nomi, Gabetti, Tecnocasa, etc…) Relativamente alla normativa tributaria, sono numerosi gli aspetti di diritto civile o amministrativo che riguardano la disciplina del mediatore e che acquistano particolare rilievo, direttamente o indirettamente, e che devono quindi essere tenuti presenti. Cosi’, ad esempio, il fatto che, civilisticamente, il mediatore rientri nella categoria degli imprenditori commerciali di cui, all’ art. 2195, Codice civile, dovra’ essere tenuto presente per la qualificazione IRPEF del reddito prodotto; l’ obbligo di iscriversi nel ruolo degli agenti di affari in mediazione presso la Camera di Commercio comportera’ l’ assoggettamento alla tassa di concessione governativa; sussistera’l’ obbligo di tenuta dei libri contabili ai sensi dell’ art. 2214, Codice civile, e cin rilevera’ anche ai fini dell’ imposta di bollo: ma l’ elencazione potrebbe continuare a lungo. Quindi, in estrema sintesi:
1) chiedere agli uffici della CCIAA e fiscali (Imposte dirette, IVA, etc.) locali
2) avere a fianco un buon avvocato e un buon commercialista che sappiano comunicare tra di loro
3^ domanda (domain names e marchi)
Una domanda: tempo fa avevo registrato (e sono tuttora proprietario) un dominio .com che poi, non avendo avuto tempo, non ho piu’ utilizzato. Adesso ho ricevuto una lettera da parte del rappresentante del marchio “reale” che mi ingiunge di cedere a loro il dominio, pena l’avvio di azioni legali di rivalsa, accusandomi di concorrenza sleale (legge dei marchi). Come ripeto io non ho mai utilizzato il dominio e via http appare semplicemente una pagina bianca!!
L’avvocato
La giurisprudenza italiana si e’ gia’ piu’ volte pronunciata su casi simili. Il “domain name” e’ assimilato alla ditta, e pertanto soltanto il legittimo titolare dell’insegna ovvero del marchio pun utilizzarlo. Quindi di fatto qualsiasi atto “ostile” può essere qualificato come concorrenza sleale. Alla url www.degrazia.it/infodirnet/rubriche sono raccolte praticamente tutte le decisioni in materia, raggruppate per categoria.
4^ domanda (fatture in formato elettronico)
Ho cominciato ultimamente a fare degli acquisti on-line a seguito dei quali mi sono arrivate delle fatture in allegato ad e-mail in formato GIF. Per me non esiste alcun problema, in quanto le considero molto comode per la gestione ma, quando devo passarle al commercialista, non mi e’ possibile stamparle decentemente.
Archiviazione ottica sostitutiva L. 24 dicembre 1993, n. 537 Interventi correttivi di finanza pubblica.
Art.15. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti, per finalita’ amministrative e probatorie, previsti dalla legislazione vigente, si intendono soddisfatti anche se realizzati mediante supporto ottico purché le procedure utilizzate siano conformi a regole tecniche dettate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall’Autorita’ per l’informatica nella pubblica amministrazione di cui al D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39. Restano in ogni caso in vigore le norme di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, relative all’ordinamento e al personale degli Archivi di Stato, nonché le norme che regolano la conservazione dei documenti originali di interesse storico, artistico e culturale. Art. 2220 C.C.: Le scritture e documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti (1). (1) Comma aggiunto dall’art-7bis, quarto comma, D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, con L. 8 agosto 1994, n. 489. Il nono comma dello stesso articolo ha disposto che le disposizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 2220 del codice civile, introdotto dal comma 4 del presente articolo, si applicano a tutte le scritture e i documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie. Ha disposto, inoltre, che con decreto del Ministro delle finanze saranno determinate le modalita’ per la conservazione su supporti di immagini delle scritture e dei documenti di cui al presente comma.
Quindi, per la formazione di un documento informatico in originale su supporto ottico, le regole sono le seguenti:
IMMAGINI:
Nessun formato imposto, se non l’obbligo di supportare TIFF e CGM per imp/esp.
TESTO:
Puro testo, SGML, PDF, AFD, METACODE conseguentemente NON VI SONO OBBLIGHI STRINGENTI PER SCELTA PROGRAMMI
(pubblicato su CWW)


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