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Diritto e Internet: il domain grabbing

Permalink | A cura di admin | mercoledì 23 aprile 2003

Il tema dei domini Internet è di forte attualità in Italia. Dopo l’acquisto di 500.000 domain names da parte di Nichi Grauso e la dichiarazione del gruppo Armani di avere grandi difficoltà nel trovare un indirizzo Internet che rispecchi la propria marca, non è difficile prevedere un prossimo intervento del ministro per l’Innovazione. Ma quale strumenti legali si possono utilizzare oggi se l’indirizzo corrispondente al proprio brand è già stato rilevato da altri? La risposta è dell’avv. Luca De Grazia, esperto di diritto e Internet. 
Prendo spunto ancora una volta da una domanda molto ricorrente nei newsgroup nei quali si parla di Internet e di diritto, per cercare di fissare alcuni punti fermi per quanto concerne il fenomeno del c.d. “domain grabbing”.
Sotto questo nome viene individuato il fenomeno posto in essere da coloro i quali, per i più svariati motivi, registrano nomi a dominio (“domain names”) che possono essere considerati come marchi e/o segni distintivi di aziende e prodotti più o meno famosi.
In effetti in questa caso la giurisprudenza italiana si è ormai da tempo espressa sul punto, individuando nella tutela del marchio la via per proteggere l’uso non autorizzato di tali “domain names”.
Pertanto il principio è che soltanto il legittimo detentore del marchio può validamente utilizzare e registrare un “domain name” corrispondente al proprio marchio.
Praticamente tutte le decisioni delle corti italiane sono reperibili alla url http://www.degrazia.it/infodirnet/rubriche; potrebbe essere una lettura abbastanza interessante.
Inoltre occorre ricordare che l’utilizzazione del marchio da parte di chi non ne abbia la titolarità costituisce con tutta probabilità anche un reato, esattamente quello previsto dall’art. 478 codice penale, che sanziona l’uso ovvero la contraffazione del marchio altrui.
Anche se questo articolo di legge si riferisce principalmente all’uso del marchio contraffatto su oggetti “fisici” (vedi “griffe” famose e riproduzioni vendute per strada) in effetti nulla vieta di assimilare l’indebito uso del nome a dominio all’uso di marchio contraffatto.
Tale reato, tra l’altro, prescinde dalla buona fede del soggetto che lo compie, in quanto si perfeziona con il solo “possesso” dell’oggetto incriminato; con la conseguenza che, se parliamo di “nome a dominio”, il semplice fatto di avere registrato un nome corrispondente ad una società “famosa”, costituisce di per sé illecito di carattere penale.
Inoltre il soggetto che in qualche modo detenga illegittimamente tale “domain name”, non importa che sia it, com, net, etc, può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni d’immagine causati al legittimo titolare del marchio, con tutte le ovvie conseguenze del caso.
Un altro aspetto che vorrei parzialmente chiarire è il fatto che secondo le regole del Nic italiano non è possibile compiere alcun atto dispositivo sul c.d. “domain name”; questo vuol dire che chi sia legittimo titolare di un “domain name” non lo può vendere, locare, affittare, in alcun modo, pena la revoca d’ufficio del nome a dominio stesso da parte del Nic. 
D’altra parte, al contrario, nulla vieta di trasferire un ramo d’azienda ed insieme ad essa il nome a dominio collegato; ed infatti è questa la strada da seguire qualora si vogliano compiere dei trasferimenti che rispettino la normativa italiana.
Diversa è la situazione con Network Solutions (Internic); le regole di naming della stessa non vietano espressamente il trasferimento del “solo” nome a dominio, e quindi dovrebbe essere considerato lecito trasferirlo, in qualunque modo lo si faccia.
Infatti secondo la normativa italiana un nome a dominio è un “bene immateriale” e come tale salvo le limitazioni espressamente imposte dal Nic è liberamente trasferibile, come, per esempio, può essere trasferibile un software, un disegno, etc. etc.
Segnalo, infine, che dal sito del Ripe (autorità Internet a livello europeo) è possibile vedere quali siano le norme che i vari omologhi del Nic italiano si siano imposte; ritengo sia abbastanza frustrante scoprire che le norme italiane sono in assoluto le più restrittive d’Europa.
Si riuscirà mai a capire per quale motivo ciò accade? Probabilmente dipende anche dal fatto che, giuridicamente, non ancora molto chiaro cosa sia il “Nic” italiano, a dispetto di quanto si possa leggere sul sito dello stesso.
Ma questo, con tutta probabilità, sarà l’oggetto di uno dei prossimi articoli.

(pubblicato su CWW)

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